Conto Termico 3.0: confermata la prenotazione, anche per gli enti del Terzo settore
Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sul decreto correttivo del Conto Termico 3.0 (DM 7 agosto 2025), che conferma l’accesso tramite prenotazione. Il Conto Termico assimila alle pubbliche amministrazioni gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS: anche loro possono prenotare l’incentivo prima dei lavori e, in alcuni casi, ottenere la copertura del 100% delle spese.
Scarica la bozza dello schema di decreto (PDF, 14 ottobre 2026)
Chi è ente del Terzo settore per il Conto Termico
Il DM 7 agosto 2025 (art. 2, comma 1, lettera n) considera enti del Terzo settore quelli definiti dall’art. 4 del D.Lgs 117/2017 e iscritti al RUNTS: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, fondazioni e gli altri enti iscritti. Un’associazione non iscritta al RUNTS non può presentare la richiesta come ETS; può però essere il soggetto terzo che utilizza un edificio comunale per il quale la richiesta è presentata dal Comune.
Enti non economici ed enti economici
- ETS che non svolge attività economica: è assimilato alla pubblica amministrazione per interventi ammessi, modalità di accesso, erogazione, intensità dell’incentivo e cumulabilità (art. 4, comma 2, del DM e paragrafo 3.3 delle Regole applicative). È l’unico che può arrivare al 100%.
- ETS che svolge attività economica: è assimilato alla pubblica amministrazione solo per modalità di accesso ed erogazione; per il resto si applicano le regole delle imprese (Titolo V del DM), con la richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori e le relative intensità dell’incentivo.
Per stabilire la natura dell’attività fa fede la registrazione al RUNTS; nella richiesta l’ente dichiara a quale dei due gruppi appartiene e il GSE può verificarlo.
La prenotazione per gli ETS
La prenotazione è ammessa sia per gli enti non economici sia per quelli economici. L’ente può presentare la richiesta in proprio, come soggetto responsabile, anche per un immobile che non è di sua proprietà ma è nella sua disponibilità, oppure tramite una ESCO con contratto di prestazione energetica. La documentazione è quella richiesta alla pubblica amministrazione: al posto dell’atto amministrativo serve la delibera dell’organo competente secondo lo statuto (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, consiglio direttivo) che impegna l’ente a realizzare almeno uno degli interventi della diagnosi energetica; se la prenotazione si basa sull’assegnazione dei lavori, serve l’atto dello stesso organo che attesta la consegna all’impresa.
Dal 13 aprile 2026 il Portaltermico accetta solo richieste in accesso diretto. Il correttivo conferma la prenotazione e ne regola le risorse: con la sua adozione è attesa a breve la riapertura dello sportello. I dettagli sono nella pagina dedicata alle pubbliche amministrazioni.
Quando l’incentivo arriva al 100%
Per un ETS non economico l’incentivo copre di norma fino al 65% delle spese ammissibili. Arriva al 100%, entro i massimali, in due casi (art. 11, comma 2, del DM e paragrafi 4.2 e 12.11 delle Regole applicative):
- edificio di proprietà di un Comune fino a 15.000 abitanti, utilizzato dall’ente per attività pubblico-sociali o servizi di interesse collettivo attribuiti all’ente locale, come impianti sportivi, teatri, musei, biblioteche, scuole, asili nido e servizi sociali. Alla richiesta si allegano la dichiarazione sulla soglia di abitanti, la visura catastale dell’edificio comunale e il titolo con cui l’ente utilizza l’immobile (concessione, accordo di gestione, locazione), da cui risulti l’uso per servizi di interesse generale a favore della comunità;
- edificio pubblico adibito a uso scolastico o struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale, di cui l’ente non economico è utilizzatore, con destinazione d’uso univocamente riconducibile a queste funzioni (art. 48-ter del DL 104/2020); le università sono escluse.
Con il correttivo, per gli edifici dei Comuni fino a 15.000 abitanti il 100% resterà per il solo primo intervento e scenderà all’80% per quelli successivi; il testo definitivo dovrà chiarire se il primo intervento si conta per Comune o per edificio. Per scuole e strutture sanitarie pubbliche il 100% è confermato.
Attenzione alla durata del titolo
Il GSE può svolgere controlli durante tutta l’erogazione e fino a cinque anni dopo il pagamento dell’ultima rata, e per lo stesso periodo va conservata la documentazione dei requisiti (paragrafo 11.1 delle Regole applicative). La concessione o il comodato con cui l’ente utilizza l’immobile devono quindi coprire un periodo adeguato: la perdita dei requisiti può comportare la decadenza dall’incentivo.
Le altre novità del correttivo
- In accesso diretto l’incentivo è pagato in un’unica soluzione solo fino a 50.000 euro; oltre è erogato in rate annuali. Per l’erogazione gli ETS seguono le regole delle pubbliche amministrazioni.
- Il GSE potrà recuperare le somme indebitamente percepite anche dal mandatario all’incasso, obbligato in solido con il beneficiario nei limiti degli importi riscossi.
- Nella prenotazione basata su diagnosi e delibera di impegno non è più necessario allegare lo schema tipo del contratto EPC.
- Diagnosi e APE: la diagnosi energetica prima dell’intervento e l’attestato di prestazione energetica dopo diventano obbligatori anche per la sostituzione degli infissi e per le schermature solari; oggi per questi interventi sono richiesti solo su edifici con impianti di riscaldamento da almeno 200 kW.
- Cambiano alcuni requisiti tecnici per generatori a biomassa, schermature solari e illuminazione.
Come prepararsi
Prima di impostare la richiesta conviene verificare l’iscrizione al RUNTS e come vi è registrata l’attività dell’ente, il titolo di utilizzo dell’immobile e la sua durata, e predisporre la diagnosi energetica con la delibera dell’organo competente. VEE S.r.l. affianca gli enti in queste verifiche, nella diagnosi energetica e nella richiesta al GSE.
Fonti: Bozza del decreto (PDF) ↓ · Conferenza Unificata, atto Rep. n. 144/CU del 22 ottobre 2026 ↗ · DM 7 agosto 2025, Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 ↗ · GSE, Conto Termico 3.0 e Regole applicative ↗
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